Marcatura CE2022-09-29T16:45:46+00:00

Marcatura CE

Il marchio CE, che significa Marchio di Conformità Europea, è rappresentato da un simbolo grafico (logotipo) specifico che garantisce al  consumatore la  conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla fabbricazione, all’immissione sul mercato, alla messa in servizio del prodotto fino allo smaltimento.

La marcatura CE è un obbligo del produttore, se ha la sede in Europa o dell’importatore, se il produttore ha sede fuori della Unione Europea, oppure  del mandatario, nominato da produttore.
La marcatura CE non è un prodotto, ma un processo da implementare.   Si può richiedere la consulenza sulla marcatura CE, ma non si può farla fare ad altri, a meno di non nominare un mandatario, cioè un rappresentante legale. In ogni caso chi vende il prodotto con il proprio nome, ne è completamente responsabile.
Un soggetto extra europeo NON la può fare, MAI! Quindi se un fornitore extra europeo fornisce un prodotto marcato CE, quel marchio è SEMPRE illegale, anche se il prodotto è conforme alle leggi europee. Occorre distinguere tra il prodotto, che entra nel mercato UE, ed il produttore, se questo è fuori UE, la legge pretende
un sostituto (importatore o mandatario).
La parte formale della marcatura CE si chiama generalmente “fascicolo tecnico” Non tutti i prodotti in commercio hanno l’obbligo di avere la Conformità Europea.

NUOVI PRODOTTI

Giocattoli, dispositivi medici, dispositivi elettrici, occhiali da sole, occhiali da vista, dispositivi a gas, macchine, radio e TV, segnaletica stradale verticale, ecc.

In questi prodotti il marchio è obbligatorio, perché espongono l’acquirente a rischi anche molto gravi durante l’utilizzo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si verifica se c’è la necessità di redigere il Fascicolo Tecnico

FASCICOLO TECNICO

Il fascicolo tecnico contiene i seguenti documenti:

  • analisi dei rischi,
  • manuale di installazione, uso e manutenzione,
  • dichiarazione di conformità o di prestazione per i prodotti da costruzione,
  • etichetta CE,
  • documenti di progettazione,
  • distinta base del prodotto,
  • elenco dei fornitori,
  • eventuali certificati di parte terza, in alcuni casi obbligatori in altri no,
  • schede di sicurezza di eventuali sostanze utilizzate,
  • procedure di controllo della produzione,
  • procedure atte a garantire la costanza delle prestazioni per i prodotti di serie o le procedure di collaudo.

Esempio di Prodotti in cui il marchio CE non è obbligatorio Mobili in legno, porte blindate, infissi, articoli da giardinaggio, orologi, strumenti musicali non elettrici, materassi, forbici, posateria, piatti e bicchieri, calzature, valigeria.

ATTENZIONE ALLE CONTRAFFAZIONI

Il marchio CE europeo e quello cinese

Il simbolo CE deve rispettare determinate dimensioni e forma deve risultare dall’intersecazione di due cerchi che contengono rispettivamente la C e la E.

Per far ottenere il marchio CE ai fabbricanti i tecnici della SIDA si occupano della:

Identificazione dei requisiti essenziali richiesti dalle direttive della Comunità Europea in relazione al prodotto da certificare.
Verifica della rispondenza del prodotto ai requisiti specifici richiesti dalla legislazione europea. L’applicazione delle norme armonizzate in modo completo è il percorso più semplice e meno costoso per valutare la conformità dei prodotti. In alternativa, si può optare per altre soluzioni tecniche e procedurali, specialmente in quei casi in cui non vi sono norme armonizzate adatte al prodotto.
Predisposizione di un fascicolo tecnico che raccolga tutta la documentazione necessaria a identificare il prodotto e attestarne la conformità ai requisiti delle direttive applicabili.
Posizionamento del marchio CE che deve essere visibile, leggibile e indelebile.
Redazione della Dichiarazione di Conformità UE che indichi la conformità del prodotto a tutti i requisiti di legge.

Gli importatori possono immettere sul mercato europeo solo prodotti che sono conformi alle norme CE, è ritenuto un fabbricante ed è soggetto agli obblighi dei fabbricanti quando immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale, oppure quando apporta modifiche a un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle direttive applicabili.

I tecnici della SIDA affiancano l’importatore affinché si assicuri che il fabbricante abbia:

  • eseguito l’appropriata procedura di valutazione,
  • verificato che non vi sono possibili motivi di rischio
  • preparato la documentazione tecnica,
  • apposto il marchio CE sul prodotto,
  • accompagnato il prodotto con i documenti prescritti,
  • rispettato i requisiti obbligatori di identificazione del prodotto e del fabbricante.

Inoltre i nostri tecnici supportano l’imprenditore affinché apponga correttamente sul prodotto nome, denominazione commerciale registrata o marchio, indirizzo postale o un documento di accompagnamento al prodotto che fornisca i dati necessari per un eventuale contatto.

I distributori devono sapere quali prodotti devono avere la certificazione CE e conoscere la documentazione di accompagnamento. Inoltre, devono sapere riconoscere prodotti palesemente non conformi.
I tecnici della SIDA affiancano il distributore affinché sia in grado di dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza e adottato le misure di controllo necessarie per i prodotti commercializzati.
Un distributore è ritenuto un fabbricante ed è soggetto agli obblighi dei fabbricanti quando immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale, oppure quando apporta modifiche a un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle direttive applicabili.